Balneari

Balneari, tutto come prima. Ma solo per le aziende storiche

 

Fuori dalla Bolkestein le concessioni balneari “storiche”, quelle antecedenti al 28 dicembre 2009. L’ordinanza della Corte di giustizia europea emessa il 5 giugno scorso, recepisce dunque gli appelli degli imprenditori italiani che si sarebbero ritrovati spiazzati, ancorché penalizzati, dalla direttiva europea che dovrebbe armonizzare i dettami comunitari nei singoli stati membri. Ma che invece in Italia, nella fattispecie, penalizzava indiscriminatamente tutti i balneari, storici e meno storici, a differenza di quanto avvenuto ad esempio in Spagna. 

Parla di «ordinanza difensiva» l’avvocato Vincenzo De Michele, legale dei balneari di Rimini, l’associazione che più di ogni altra si è battuta per anestetizzare gli effetti di un provvedimento che avrebbe lasciato strascichi non indifferenti sulla sopravvivenza di centinaia di aziende: «Con questa ordinanza – afferma –  nella causa C-464/24 “Balneari Rimini”, la Corte di giustizia Ue ha definitivamente escluso le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein e del diritto primario dell’Unione europea».

Un’iniziativa tuttavia difensiva, per la complessità di una vicenda che intende riformare e irreggimentare dentro i parametri europei imprese storiche ed altre più giovani. Una complessità di situazioni su cui i giudici in qualche caso si sono ben guardati dall’entrare: «La Corte di giustizia – spiega De Michele – non ha voluto in realtà rispondere al terzo e al quarto quesito del Giudice di pace di Rimini, dichiarandoli irricevibili. Voglio ricordare – aggiunge il legale – che il collegio di tre giudici della VII Sezione ha risposto in modo difensivo e in alcuni punti omissivo ai quattro quesiti pregiudiziali sollevati dal Giudice di pace di Rimini con ordinanza del 26 giugno 2024 nella causa C-464/24, che riteneva le concessioni balneari assoggettate al solo diritto interno e non al diritto comunitario, stigmatizzando nel dialogo con la Corte di Lussemburgo gli errori interpretativi commessi dalla Commissione europea e dalla stessa Corte di giustizia con le sentenze Promoimpresa e AGCM nell’aver forzatamente indirizzato la legislazione nazionale verso l’espletamento di gare non previste per il settore delle imprese balneari né dalle direttive europee in materia di appalti pubblici né, conseguentemente, al codice dei contratti pubblici».

Dunque una vittoria di Pirro quella delle imprese balneari di Rimini, ma che interessa in realtà tutti i balneari della penisola? «Nella risposta al primo quesito – risponde l’avvocato – la Corte di giustizia Ue non riesce ad uscire dalle contraddizioni della sentenza Promoimpresa, da un lato sembra dia ragione al Giudice di pace di Rimini sul fatto che le concessioni balneari sono concessioni di beni e non di servizi, dall’altro continuando a ritenere che, essendo prevista una autorizzazione per l’esercizio dell’attività turistico-ricreativa, esse rientrano nel campo di applicazione dell’art.12 della Bolkestein, sconfessando la stessa sentenza Promoimpresa che al punto 48 aveva espressamente precisato che le concessioni demaniali marittime e lacuali per finalità turistico-ricreative erano fuori dalla direttiva 2006/123/CE proprio in quanto concessioni di beni».

Ma poi arriva in soccorso dei balneari il secondo quesito, che taglia la testa al toro: «I dubbi in effetti si sono sgretolati una volta per tutte – afferma De Michele – con la risposta al secondo quesito pregiudiziale, quello sulla esclusione dalla Bolkestein delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative iniziate prima del 28 dicembre 2009 (cioè le cosiddette ante 2010), secondo quanto previsto dall’art.44 della direttiva 2006/123/CE, la norma che proprio la sentenza Promoimpresa aveva dimenticato di applicare evitando così di dichiarare irricevibili domande pregiudiziali che riguardano appunto concessioni demaniali marittime e lacuali indiscutibilmente iniziate prima del 28 dicembre 2009 e prorogate (non rinnovate con nuovo titolo) per legge dello Stato».

 

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