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Spiagge contese, fra comuni e balneari finirà con un «pareggio»

Caos balneari, siamo forse a una svolta significativa. I comuni reclamano il diritto di demanio (e dunque il ricorso alle gare d’appalto per l’assegnazione della aree), gli imprenditori non ci stanno e tengono duro in questo supportati dall’art. 195 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea) «tutte le concessioni balneari sono escluse dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein e della direttiva 2014/23/UE, trattandosi di direttive di armonizzazione». 

Siamo al muro contro muro, nemmeno sul piano legislativo si riesce a uscire da vincoli decennali quali sono, appunto, le concessioni balneari. A fronte degli incalzanti quesiti posti dall’associazione Balneari di Rimini, difesi dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, il giudice di Pace di Rimini, Stefano Santini, con un’ordinanza chiede che si pronunci in maniera definitiva la Corte di giustizia europea:  «Si chiede alla Corte – si legge nel dispositivo emanato il 28 luglio 2025 – se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, come quella della società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009 e più volte prorogate per legge a tempo indeterminato da ultimo ai sensi dell’articolo 24 comma 3-septies del decreto-legge 24 giugno 2016 n.113, senza nuovo titolo concessorio e senza nessuna modifica sostanziale della concessione, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’art.44 della stessa direttiva servizi nonché, in via analogica o diretta, ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2014/23/UE». 

Tutto nasce dall’azione promossa dalla Società concessionaria demaniale marittima per finalità turistico-ricreative “Balneari Rimini”, un’azione di risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del Comune di Rimini, che sarebbero stati provocati dall’Ente pubblico resistente per aver individuato nel 31/12/2023 (delibera di Giunta 2 comunale n. 504 del 22 dicembre 2023), il termine di scadenza di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativa dell’ordinanza del 4 giugno 2025 nella causa C-464/24. E ciò al fine di conformarsi, il Comune di Rimini, alle sentenze del Consiglio di Stato italiano del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, nonché all’articolo 12 della direttiva 2006/123, per bandire nuove procedure di gara destinate ad attribuire a nuovi concessionari le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative situate nel suo territorio.

Tuttavia la Balneari Rimini ha contestato la legittimità di tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, affinché fosse dichiarato il suo diritto di continuare ad utilizzare il demanio pubblico legittimamente concesso a tempo indeterminato o, quanto meno, fino al 31 dicembre 2033, conformemente, in particolare, all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. «L’associazione Balneari – commenta l’avv. De Michele – ha ricordato a tal riguardo di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 34/2010 e di averne assicurato la gestione ininterrottamente in forza della licenza n. 471/1993, rilasciata dal Ministero della Marina 4 mercantile e della connessa concessione ministeriale n. 31/1989. Tale concessione le sarebbe stata pertanto inizialmente attribuita prima del 28 dicembre 2009, data entro la quale gli Stati membri dovevano aver recepito la direttiva 2006/123».

Il caso si è dunque per certi versi “incartato”, sarà difficile uscirne seguendo gli orientamenti dell’Unione europea che avrebbero voluto introdurre gare d’appalto per la gran parte delle coste comunitarie attualmente adibite a spiagge private.  

Nell’articolata ordinanza il giudice di Pace di Rimini fa ricorso al buonsenso al fine di dirimere e se possibile cancellare tutti i contenziosi in atto: «Appare molto difficile la valutazione di un eventuale danno non patrimoniale da liquidare in favore della Società ricorrente con condanna a carico del Comune resistente, parendo più equo a questo giudice proporre una conciliazione della lite, con compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, che da un lato riconosca il diritto della società ricorrente al legittimo godimento del demanio marittimo in base alle leggi dello Stato, dall’altro escluda qualsiasi risarcimento dei danni nei limiti della competenza di questo giudice a carico del Comune di Rimini, che peraltro ha la delega normativa di gestione del demanio marittimo sul proprio territorio».

«Ciò presuppone – si legge ancora nell’ordinanza – rapporti di costante collaborazione tra amministrazione “concedente” e concessionario balneare, non una situazione di conflitto permanente che danneggia entrambe le parti di questo giudizio per colpa di fattori esterni sovranazionali e nazionali (AGCM) che condizionano il regolare funzionamento dell’attività amministrativa di controllo e gestione del demanio marittimo e dell’attività economica del concessionario, il quale non può programmare le proprie iniziative imprenditoriali in questa situazione di incertezza, più politico-giurisprudenziale che normativa».

 

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