Non scarseggiano le spiagge in Italia, ma quando mai. Settemila chilometri di coste non avrebbero potuto mettere in discussione il principio di libertà d’impresa, come le normative europee da tempo in vigore (legge Bolkestein e vari pronunciamenti correttivi della Corte europea) avevano lasciato intendere.
La partita, che si è giocata quasi esclusivamente sul piano legale, si chiude con un pareggio. La Bolkestein si può applicare, ma solo se le spiagge scarseggiano sui determinati arenili. Su questo punto l’avvocato Vincenzo De Michele, tra i massimi esperti della materia nonché riferimento di decine di imprese balneari in tutta Italia, ha qualcosa da rimproverare alle Regioni: “Quasi nessuna delle quindici regioni costiere ha applicato il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, un’ignavia amministrativa costata agli imprenditori balneari anni di incomprensioni, rinunce a nuovi investimenti oltre che un sostanziale caos amministrativo. La Corte di giustizia europea – aggiunge l’avvocato De Michele – mette finalmente un punto fermo: via libera alle gare, ma solo in presenza di scarsità di arenili. Scarsità che non c’è per lo Stato proprietario del demanio, salvo prova contraria che può fornire solo la regione (non il comune) nell’ambito del PUADM, che non c’è o quando c’è non ha stabilito la percentuale di spiagge libere balneabili o quando ha stabilito la percentuale di spiagge libere balneabili (Lazio, Liguria, Puglia, Campania) ha di fatto escluso la scarsità della risorsa.
Il principio di libertà di stabilimento, per cui nasce la Bolkestein, e’ salvo e applicabile anche in Italia. Tuttavia ritengo che questa legge possa attendere nel nostro paese. Il punto di riferimento per le imprese balneari resta il Codice della navigazione, ovvero gare si ma solo sulle spiagge libere”.
La Commissione Ue con il parere motivato del 16 novembre 2023, come segretario come avrebbe dovuto essere, come si ricorderà, aveva respinto al mittente la posizione del Consiglio dei ministri italiano del 6 ottobre 2023 sulla “non scarsità” delle spiagge esistenti sul suolo italiano e dunque la disponibilità di arenili disposti ad essere messi a gara. Un braccio di ferro chiarito lo scorso 10 luglio dalla Corte del Lussemburgo con un’ordinanza che restituisce al governo nazionale la facoltà di mappare il territorio e al giudice nazionale un “controllo di coerenza”. Nel caso italiano viene dunque preservato lo “status quo”, via libera alle gare, ma assoluta libertà d’impresa.
“Una presa d’atto sul non obbligo di messa a gara e sulla non diretta applicabilità delle restrizioni dell’art.12 della Bolkestein – chiarisce l’avvocato Gabriella Guida – che nasce da un contenzioso scoppiato tra il titolare di un chiosco di Rimini e lo stesso Comune di Rimini davanti al giudice di pace. Una decisione della Corte Ue – afferma il legale – che chiude le porte a successive diverse valutazioni. La Bolkestein non si tocca quando ci sono comprovate esigenze di fare le gare, ma la Corte di giustizia europea affida ai giudici nazionali il compito di verificare se i Comuni possano discostarsi dai dati nazionali (“non c’è mancanza di spiagge su suolo italico”) solo in caso di effettiva scarsità della risorsa”, da effettuarsi dall’Ente locale competente, che è la regione e non il comune. Ciò conferma la linea della Regione Calabria che, con una recentissima legge, ha stabilito di effettuare sul proprio territorio costiero una verifica della scarsità della risorsa naturale, prima di effettuare eventualmente gare pubbliche.
